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Omicidio doloso

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Delitto di
Omicidio doloso
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XII, Capo I
Disposizioniart. 575
Competenzacorte d'assise[1]
Procedibilitàd'ufficio
Arrestoobbligatorio
Fermoconsentito
Penareclusione da 21 anni all'ergastolo

L'omicidio doloso (comunemente omicidio volontario) in diritto penale è il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale che consiste nel provocare volontariamente la morte di un'altra persona. Si distingue in premeditato e non premeditato.

Elemento oggettivo

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Il fatto è rappresentato dall'evento morte di una persona diversa dal reo, con qualsiasi modalità questo venga realizzato. La sua verifica avviene con l'accertamento del nesso di causalità fra la condotta aggressiva e la morte.

Elemento soggettivo

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Il coefficiente psicologico è il dolo, tale deve sussistere al momento dell'azione e deve perdurare durante tutta la durata della stessa o finché la condotta aggressiva sia controllabile da parte dell'agente.

  1. Tribunale collegiale per il tentato omicidio.

Voci correlate

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Altri progetti

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Collegamenti esterni

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Controllo di autoritàLCCN (EN) sh85088613 · GND (DE) 4040235-6 · BNE (ES) XX525411 (data) · BNF (FR) cb13319142p (data) · J9U (EN, HE) 987007553370805171 · NDL (EN, JA) 00570239